
Spostamenti


Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento;

Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

È possibile, solo in caso di estrema necessità, spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro.
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio.

Sempre dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Attività commerciali


Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all'aperto.